Statuto
Statuto della Società di Medicina e Scienze Naturali di Parma
Art. 1 – E’ costituita in Parma dal 1972 la SOCIETA’ DI MEDICINA E SCIENZE NATURALI, in continuazione di Accademia fisio-anatomica (1751), Società Medico-chirurgica di Parma (1804), Associazione medico-chirurgica di Parma (1899), Società medica (1908), che, sostituendosi alle precedenti, ne continua la esistenza sotto la nuova denominazione.
Art. 2 – Scopo della Società è di farsi promotrice di pubbliche conferenze nell’interesse della scienza e della pratica medica con varie modalità, compresa quella della formazione sia residenziale che a distanza; ha una sede propria; conferisce premi per concorso; assegna attestati d’onore. Pubblica una rivista scientifica propria in lingua inglese denominata “Acta Biomedica Atenei Parmensis” (d’ora in poi riferita come Acta Biomedica), in continuazione di “Giornale della Società Medico-Chirurgica di Parma” (1806), “L’ Ateneo parmense” (1887), “Rendiconti dell’ Associazione Medico-Chirurgica di Parma” (1900), “Bollettino della Società Medica di Parma (1908), “L’ Ateneo parmense” (1929), “Acta Biomedica dell’ Ateneo parmense” (1982).
DEI SOCI
Art. 3 – Possono essere Soci della Società sia persone fisiche che giuridiche. La Società si compone di Soci ordinari, onorari e sostenitori. Art. 4 – Possono essere Soci ordinari i cultori di Medicina e Scienze naturali che interagiscono con istituzioni mediche e scientifiche di Parma. La nomina dei Soci ordinari viene fatta dal Consiglio Direttivo sulla base della scheda anagrafica scaricabile dal sito della Società (www.somedparma.it).
Art. 5 – Possono essere nominati Soci onorari i cultori di scienze mediche e naturali che si siano resi benemeriti della Società o che si siano particolarmente distinti nella ricerca scientifica. La nomina dei Soci onorari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta motivata del Presidente.
Art. 6 – Sono Soci sostenitori coloro che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera o con il loro sostegno ideale o economico allo sviluppo della Società. La proposta è approvata dal Consiglio Direttivo.
DELL’ANNO SOCIALE, DEGLI ORGANI DELLA SOCIETA’ E DELLE RIUNIONI
Art. 7 – L’anno sociale corrisponde per sua decorrenza all’anno accademico. Sono organi della Società:
a) L’Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
Art. 8 – L’Assemblea è costituita dai Soci aventi diritto di voto, rappresenta la universalità degli stessi e le sue deliberazioni vincolano tutti i Soci anche se assenti e dissenzienti. Ogni Socio avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
Art. 9 – L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, eventualmente abbinata ad una riunione scientifica, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e quando occorra, per la nomina dei consiglieri. L’Assemblea deve essere inoltre convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 dei Soci.
Art. 10 – L’Assemblea è convocata almeno sette giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.
Art. 11 – Ogni Socio ha diritto di voto per tutte le deliberazioni della Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l’approvazione e le modificazioni dello Statuto nonché la nomina degli organi direttivi della Società. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà del numero complessivo dei Soci aventi diritto al voto oppure, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto, intervenuti in proprio o per delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio occorre la maggioranza dei voti espressi, anche per corrispondenza, di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto.
Art. 12 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da un suo Delegato, assistito dal Segretario. Delle deliberazioni della Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 13 – Le votazioni della Assemblea hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto e, come previsto nell’articolo 11 per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio, anche per corrispondenza.
Art. 14 – Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia, dai Direttori dei quattro Dipartimenti medici universitari e un rappresentante dei Presidenti dei Corsi di laurea triennale e magistrale della Facoltà, dal Presidente dell’ ordine dei medici di Parma, dal Direttore della rivista scientifica della Società, Acta Biomedica, da un rappresentante dei Medici in formazione specialistica, da uno/due medici in rappresentanza dei dirigenti medici dell’ Azienda ospedaliero universitaria di Parma e da altri eventuali soci cooptati dall’ Assemblea, tutti con diritto di voto. Il Consiglio elegge il Presidente, il Tesoriere e il Direttore della rivista. Le cariche di Presidente e Consigliere durano tre anni e sono rinnovabili. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio direttivo può eleggere con voto unanime un Presidente onorario della Società.
Art. 15 – Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Società sia nei confronti dei terzi che in giudizio. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne cura la esecuzione delle deliberazioni e assolve normalmente le funzioni di coordinatore dei lavori della Società.
Art. 16 – Il Segretario compila i verbali delle Assemblee e dei Consigli Direttivi, ha in consegna l’Archivio e cura la stampa degli atti della Società. Il Tesoriere riscuote le quote sociali ed eventuali altri proventi, provvede alla emissione dei mandati di pagamento firmati dal presidente e dal Tesoriere, impiega i capitali sociali nel modo stabilito dal Consiglio Direttivo, sorveglia la manutenzione del materiale di proprietà della Società e presenta nella prima Assemblea Generale dell’anno sociale il rendiconto finanziario ed il bilancio di previsione.
Art. 17 – Oltre alla Assemblea Generale ulteriori riunioni scientifiche aperte al pubblico potranno essere indette con il patrocinio della Società su proposta dei Soci o dei Docenti dell’Ateneo o dell’ Azienda ospedaliero universitaria di Parma.
DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
Art.18 – Le entrate della Società sono costituite dalle quote associative annue pagate dai Soci e da eventuali contributi concessi dal Enti Pubblici e da privati.
Art. 19 – I soci ordinari sono tenuti a versare al Segretario-Tesoriere entro il 31 Dicembre di ogni anno una quota il cui ammontare viene annualmente determinato, su proposta del Consiglio Direttivo, in una Assemblea Generale.
Art. 20 – Le spese della Società vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed il Tesoriere ne dà rendiconto annuale ai Soci come stabilito nell’art.16.
DISPOSIZIONI GENERALI E MODIFICHE DI STATUTO
Art. 22 – Il presente Statuto entra in vigore nel giorno stesso della sua regolare approvazione.
Art. 23 -Il presente Statuto non può venire modificato se non quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un sesto dei Soci ordinari.
Art. 24 – Lo scioglimento della Società deve essere deliberato dalla maggioranza assoluta dei Soci ordinari. In caso di scioglimento il patrimonio in denaro sarà devoluto o ad un Istituto di beneficenza o ad una istituzione medica o scientifica, secondo quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci.
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